Art. 3.
(Interventi per gli aeroporti di Brindisi e di Taranto. Estensione alla città di Brindisi della continuità territoriale).

      1. Gli aeroporti di Brindisi e di Taranto sono dichiarati aeroporti di interesse nazionale. La regione Puglia, in accordo con le amministrazioni comunali interessate, su proposta dei soggetti gestori dei citati aeroporti, approva i piani di potenziamento e di ampliamento delle strutture. L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere e costituisce modifica al piano regolatore.
      2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Taranto,» è inserita la seguente: «Brindisi,».
      3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il triennio 2006-2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.